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Codice di condotta di Angelantoni Industrie S.p.a. (ex D.Lgs. n.231/2002).
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2006 |
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Sistema disciplinare di Angelantoni Industrie S.p.a. (ex D.Lgs. n.231/2002).
Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2006 |
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| Scopo e struttura |
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Il Codice di Condotta (di seguito anche: “Codice”), è il documento ufficiale adottato dalla società contenente l’insieme dei principi che essa si impegna a rispettare e a far rispettare. Il Codice Etico, pertanto, è lo strumento di deontologia aziendale che ha l’obiettivo di formalizzare i principi e gli standard di comportamento in essere nella società, creando le condizioni per la corretta applicazione di politiche e procedure specifiche.
Inoltre, il Codice rappresenta uno degli elementi predisposti dalla società per assicurare un’efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto alle violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alla sua attività. In particolare, il presente Codice Etico è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo definito per prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01, dal D.Lgs. 61/02 e norme collegate.
L’esigenza di tale formalizzazione proviene dalla volontà del management della società di conformarsi al contenuto normativo del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Ciò conferma ulteriormente l’impegno della Società nel costante aggiornamento del proprio modello di gestione, organizzazione e controllo allo scopo di prevenire in modo adeguato ed efficace condotte illecite o infedeli che potrebbero riverberarsi negativamente sull’immagine della società. Mediante il Codice di Condotta, pertanto, si intende impedire o vietare quegli atti e comportamenti che, sebbene non ancora penalmente rilevanti, si presentano palesemente difformi dall’indirizzo etico aziendale.
Infatti, parte delle norme di condotta contenute nel presente codice sono dettate con puntuale riferimento alle fattispecie illecite al momento richiamate dagli articoli 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quinqiues, 25-sexies del D. Lgs. 231/01.
Più precisamente, il codice si compone di una serie di regole comportamentali e di principio cui i destinatari devono attenersi nei confronti di una serie di interlocutori (pubblici e privati) tra i quali un rilievo preminente, ma non esclusivo, spetta alla Pubblica Amministrazione, ovvero pubblici dipendenti e incaricati di pubblico servizio.
Il Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26/05/2006 e costituisce documento ufficiale della società.
Il Codice Etico è suddiviso in tre sezioni: |
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Valori: riporta i principi che guidano i comportamenti e le decisioni aziendali. |
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Principi: definisce la politica di comportamento in relazione ad aree di attività significative e definisce le aree di responsabilità in riferimento ai principali interlocutori della società. |
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Modalità di attuazione, di controllo e sanzioni : identifica i responsabili del Codice di condotta; definisce l’applicazione dei principi e delle regole; individua l’organismo di vigilanza e di controllo; definisce il sistema sanzionatorio; definisce la comunicazione dello stesso codice. |
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| Sistema disciplinare - introduzione |
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| Il presente Sistema disciplinare è stato elaborato in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”). Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento, infatti, prevedono che gli enti siano esonerati dalla responsabilità amministrativa-penale introdotta dal Decreto, qualora la Società abbia adottato un Modello di organizzazione e gestione (di seguito il “Modello”) idoneo a prevenire i reati del tipo di quelli identificati e correlato ad un sistema di sanzioni “disciplinari” da adottare nel caso di inosservanza delle regole contenute nello stesso.
Al fine di dotarsi di un Sistema disciplinare idoneo a dare forza a tutte le regole che compongono il Modello, ed a completamento di quest’ultimo, la Angelantoni S.p.A. ha predisposto il presente documento tenendo in considerazione che la commissione o il concorso nella commissione dei reati di cui al Decreto è già sanzionata dal Codice Penale dal quale il presente Sistema Disciplinare è da ritenersi autonomo e distinto. Pertanto, le regole e le sanzioni qui richiamate integrano – senza sostituirle - le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari e potranno trovare attuazione a prescindere dall’esito del procedimento iniziato per l’irrogazione di una sanzione penale.
Il presente Sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti tra dirigenti, lavoratori dipendenti e terzi che agiscono in nome e/o per conto della Società, ed è stato predisposto nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, della Legge n. 300/1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L’applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema disciplinare tiene conto anche dell’inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto.
Le regole che seguono, quindi, individuano e disciplinano l’intero sistema delle sanzioni che la Società intende comminare per il mancato rispetto delle misure previste nelle procedure organizzative aziendali e nel Codice di Condotta, adottate per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, allo scopo di individuare e definire: |
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le sanzioni applicabili alle diverse categorie di lavoratori della Società. |
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i criteri di commisurazione delle stesse. |
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